Anatocismo, usura e mutui usurari

DANNO DA RAPPORTI BANCARI E DA INVESTIMENTI FINANZIARI

Le banche rispondono dei danni procurati ai clienti ed ai terzi sia per la loro attività diretta (interessi, anatocismo, informazione ecc.) che per l'attività indiretta (fatto illecito del dipendente).
A titolo esemplificativo:

1) Danno da illegittima negoziazione di assegni, (la banca paga un assegno con la clausola "non trasferibile" a soggetto diverso dall'intestatario, oppure paga un assegno con girata irregolare), da illegittimo protesto, da illegittima revoca degli affidamenti, ecc.;

2) Danno per omesse informazioni in materia di intermediazione finanziaria: tale danno deriva dalla violazione delle norme di cui al D.Lgs. n.58/1998, dei Regolamenti Consob e della direttiva MIFID;

3) Danno da anatocismo e per capitalizzazione trimestrale degli interessi: le capitalizzazioni trimestrali degli interessi sono nulle per violazione delle disposizioni imperative;

4) Danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi, dalle S.I.C. (ad es. CRIF, Experian, ecc.) e da illegittimo protesto: in tale ipotesi il cliente può richiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali.

5) Danno da interessi usurari: ai sensi dell'art. 1815 c.c. se nel contratto di mutuo sono cpnvenuti intressi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Negli altri rapporti bancari deve comunque tenersi conto dell'art. 644 c.p. per cui chiunque si fa dare o promettere interessi superiori al limite di legge è punito con la reclusione da 2 a 10 anni. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni (quindi anche delle c.m.s.), remunerazioni a qualsiasi titolo (indennità, compensi, ecc.) e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Quindi anche degli interessi in caso di mora o di estinzione anticipata del rapporto.